Differenze tra le versioni di "Come fare per..."

Da MoVimento 5 Stelle Campi Bisenzio.
Jump to navigation Jump to search
Riga 18: Riga 18:
  
 
Le modalità di accesso agli atti del Comune sono indicati nell'[http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1355 apposita pagina] web. Il modulo è scaricabile anche qui: [[Media:Richiesta_accesso_documenti.pdf|richiesta accesso documenti]].
 
Le modalità di accesso agli atti del Comune sono indicati nell'[http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1355 apposita pagina] web. Il modulo è scaricabile anche qui: [[Media:Richiesta_accesso_documenti.pdf|richiesta accesso documenti]].
 +
 +
Il termine di '''30 giorni''' per la risposta deriva dalla legge n. 241/1990, art. 25 comma 4, poi modificato dalla
 +
legge 340/2000 art. 15 comma 1 e quindi dalla '''[http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-02-21&atto.codiceRedazionale=005G0028&atto.articolo.numero=17&atto.articolo.tipoArticolo=0 legge 15/2005 art. 17, comma 1, lettera a]''', che recita:
 +
 +
«4.  Decorsi  inutilmente  trenta giorni dalla richiesta, questa si
 +
intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito,
 +
o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il
 +
richiedente  puo'  presentare  ricorso  al  tribunale  amministrativo
 +
regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine
 +
e  nei  confronti  degli  atti  delle  amministrazioni  comunali,
 +
provinciali  e  regionali,  al difensore civico competente per ambito
 +
territoriale,  ove  costituito,  che  sia  riesaminata  la  suddetta
 +
determinazione.  Qualora  tale  organo  non  sia  stato istituito, la
 +
competenza  e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito
 +
territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle
 +
amministrazioni  centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e'
 +
inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27.
 +
Il  difensore  civico  o  la Commissione per l'accesso si pronunciano
 +
entro  trenta  giorni  dalla  presentazione  dell'istanza.  Scaduto
 +
infruttuosamente  tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il
 +
difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo
 +
il  diniego  o  il  differimento,  ne  informano  il richiedente e lo
 +
comunicano  all'autorita'  disponente.  Se  questa  non  emana  il
 +
provvedimento  confermativo  motivato  entro  trenta  giorni  dal
 +
ricevimento  della  comunicazione  del  difensore  civico  o  della
 +
Commissione,  l'accesso  e'  consentito.  Qualora  il  richiedente
 +
l'accesso  si  sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il
 +
termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte
 +
del  richiedente,  dell'esito della sua istanza al difensore civico o
 +
alla  Commissione  stessa.  Se  l'accesso  e'  negato o differito per
 +
motivi  inerenti  ai  dati  personali  che  si riferiscono a soggetti
 +
terzi,  la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione
 +
dei  dati  personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci
 +
giorni  dalla  richiesta,  decorso  inutilmente il quale il parere si
 +
intende  reso.  Qualora  un  procedimento di cui alla sezione III del
 +
capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno
 +
2003,  n.  196,  o  di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
 +
medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento
 +
pubblico  di dati personali da parte di una pubblica amministrazione,
 +
interessi  l'accesso  ai  documenti amministrativi, il Garante per la
 +
protezione  dei  dati  personali chiede il parere, obbligatorio e non
 +
vincolante,    della  Commissione  per  l'accesso  ai  documenti
 +
amministrativi.  La  richiesta  di  parere sospende il termine per la
 +
pronuncia  del  Garante  sino all'acquisizione del parere, e comunque
 +
per  non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il
 +
Garante adotta la propria decisione»
  
 
== Link utili ==
 
== Link utili ==
  
 
* [http://www.andreafrallicciardi.it/blog/strumenti-di-lavoro-per-consiglieri/ Strumenti di lavoro per consiglieri]
 
* [http://www.andreafrallicciardi.it/blog/strumenti-di-lavoro-per-consiglieri/ Strumenti di lavoro per consiglieri]

Versione delle 06:55, 30 gen 2016

L'attività del Consigliere Comunale

Nella pagina L'attività del Consigliere Comunale si parla del diritto di iniziativa dei Consiglieri comunali (cosa sono le interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, ecc.), i tempi per le discussioni in aula, sono disponibili dei facsimile di atti da presentare, procedure, regolamenti, ecc.

Elezioni

Altro

Accesso agli atti

Le modalità di accesso agli atti del Comune sono indicati nell'apposita pagina web. Il modulo è scaricabile anche qui: richiesta accesso documenti.

Il termine di 30 giorni per la risposta deriva dalla legge n. 241/1990, art. 25 comma 4, poi modificato dalla legge 340/2000 art. 15 comma 1 e quindi dalla legge 15/2005 art. 17, comma 1, lettera a, che recita:

«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente puo' presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e' inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorita' disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione»

Link utili