Differenze tra le versioni di "Come fare per..."
Riga 18: | Riga 18: | ||
Le modalità di accesso agli atti del Comune sono indicati nell'[http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1355 apposita pagina] web. Il modulo è scaricabile anche qui: [[Media:Richiesta_accesso_documenti.pdf|richiesta accesso documenti]]. | Le modalità di accesso agli atti del Comune sono indicati nell'[http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1355 apposita pagina] web. Il modulo è scaricabile anche qui: [[Media:Richiesta_accesso_documenti.pdf|richiesta accesso documenti]]. | ||
+ | |||
+ | Il termine di '''30 giorni''' per la risposta deriva dalla legge n. 241/1990, art. 25 comma 4, poi modificato dalla | ||
+ | legge 340/2000 art. 15 comma 1 e quindi dalla '''[http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-02-21&atto.codiceRedazionale=005G0028&atto.articolo.numero=17&atto.articolo.tipoArticolo=0 legge 15/2005 art. 17, comma 1, lettera a]''', che recita: | ||
+ | |||
+ | «4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si | ||
+ | intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, | ||
+ | o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il | ||
+ | richiedente puo' presentare ricorso al tribunale amministrativo | ||
+ | regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine | ||
+ | e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, | ||
+ | provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito | ||
+ | territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta | ||
+ | determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la | ||
+ | competenza e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito | ||
+ | territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle | ||
+ | amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e' | ||
+ | inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. | ||
+ | Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano | ||
+ | entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto | ||
+ | infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il | ||
+ | difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo | ||
+ | il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo | ||
+ | comunicano all'autorita' disponente. Se questa non emana il | ||
+ | provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal | ||
+ | ricevimento della comunicazione del difensore civico o della | ||
+ | Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente | ||
+ | l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il | ||
+ | termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte | ||
+ | del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o | ||
+ | alla Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per | ||
+ | motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti | ||
+ | terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione | ||
+ | dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci | ||
+ | giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si | ||
+ | intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del | ||
+ | capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno | ||
+ | 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del | ||
+ | medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento | ||
+ | pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, | ||
+ | interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la | ||
+ | protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non | ||
+ | vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti | ||
+ | amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la | ||
+ | pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque | ||
+ | per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il | ||
+ | Garante adotta la propria decisione» | ||
== Link utili == | == Link utili == | ||
* [http://www.andreafrallicciardi.it/blog/strumenti-di-lavoro-per-consiglieri/ Strumenti di lavoro per consiglieri] | * [http://www.andreafrallicciardi.it/blog/strumenti-di-lavoro-per-consiglieri/ Strumenti di lavoro per consiglieri] |
Versione delle 06:55, 30 gen 2016
L'attività del Consigliere Comunale
Nella pagina L'attività del Consigliere Comunale si parla del diritto di iniziativa dei Consiglieri comunali (cosa sono le interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, ecc.), i tempi per le discussioni in aula, sono disponibili dei facsimile di atti da presentare, procedure, regolamenti, ecc.
Elezioni
- Presentazione della lista alle elezioni amministrative 2013 - Procedure burocratiche per la presentazione della lista alle elezioni comunali del 2013.
- Elezioni europee 2014
- Elezioni regionali 2015
- Sezioni e seggi
- Mappa delle sezioni
- Spazi per le affissioni di propaganda (verificare eventuali aggiornamenti!)
Altro
Accesso agli atti
Le modalità di accesso agli atti del Comune sono indicati nell'apposita pagina web. Il modulo è scaricabile anche qui: richiesta accesso documenti.
Il termine di 30 giorni per la risposta deriva dalla legge n. 241/1990, art. 25 comma 4, poi modificato dalla legge 340/2000 art. 15 comma 1 e quindi dalla legge 15/2005 art. 17, comma 1, lettera a, che recita:
«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente puo' presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e' inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorita' disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione»