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== [[L'attività del Consigliere Comunale]] ==
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== L'attività del Consigliere Comunale ==
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Azioni che può intraprendere un Consigliere, tempi per le discussioni in aula, facsimile degli atti da presentare, procedure, regolamenti, ecc.
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Nella pagina '''[[L'attività del Consigliere Comunale]]''' si parla del diritto di iniziativa dei Consiglieri comunali (cosa sono le interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, ecc.), i tempi per le discussioni in aula, sono disponibili dei facsimile di atti da presentare, procedure, regolamenti, ecc.
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== Elezioni ==
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== [[Presentazione della lista alle elezioni amministrative 2013]] ==
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* [[Presentazione della lista alle elezioni amministrative 2013]] - Procedure burocratiche per la presentazione della lista alle elezioni comunali del 2013.
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* [[Elezioni europee 2014]]
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* [[Elezioni regionali 2015]]
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* [[Elezioni politiche 2018]]
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* [[Elezioni amministrative 2018]]
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Procedure burocratiche per la presentazione della lista alle elezioni comunali del 2013.
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* [http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7892 Sezioni e seggi]
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* [http://www.campibisenzio5stelle.it/maps/seggi.html Mappa delle sezioni]
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* [[Media:2018-01-29_luoghi_affissione_propaganda.pdf|Spazi per le affissioni di propaganda]] (verificare eventuali aggiornamenti!)
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== Referendum ==
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== Altro ==
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* Per ottenere gli spazi di affissione per la propaganda referendaria è necessario inviare una richiesta (es. per PEC) al Comune. I gruppi consiliari che hanno rappresentanza parlamentare ne dovrebbero avere diritto. Nel caso del referendum trivelle (17 aprile 2016) abbiamo '''[[Media:2016-03-11_richiesta-spazi-affissione.pdf|inviato una richiesta]]''' e firma di un consigliere, unitamente al documento di identità e alla liberatoria all'utilizzo del simbolo ottenuta nel 2013 per le Amministrative. Quest'ultima non dovrebbe essere necessaria.
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=== Accesso agli atti ===
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== Accesso agli atti ==
    
Le modalità di accesso agli atti del Comune sono indicati nell'[http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1355 apposita pagina] web. Il modulo è scaricabile anche qui: [[Media:Richiesta_accesso_documenti.pdf|richiesta accesso documenti]].
 
Le modalità di accesso agli atti del Comune sono indicati nell'[http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1355 apposita pagina] web. Il modulo è scaricabile anche qui: [[Media:Richiesta_accesso_documenti.pdf|richiesta accesso documenti]].
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Il termine di '''30 giorni''' per la risposta deriva dalla legge n. 241/1990, art. 25 comma 4, poi modificato dalla
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legge 340/2000 art. 15 comma 1 e quindi dalla '''[http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-02-21&atto.codiceRedazionale=005G0028&atto.articolo.numero=17&atto.articolo.tipoArticolo=0 legge 15/2005 art. 17, comma 1, lettera a]''', che recita:
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«4.  Decorsi  inutilmente  trenta giorni dalla richiesta, questa si
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intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito,
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o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il
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richiedente  puo'  presentare  ricorso  al  tribunale  amministrativo
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regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine
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e  nei  confronti  degli  atti  delle  amministrazioni  comunali,
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provinciali  e  regionali,  al difensore civico competente per ambito
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territoriale,  ove  costituito,  che  sia  riesaminata  la  suddetta
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determinazione.  Qualora  tale  organo  non  sia  stato istituito, la
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competenza  e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito
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territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle
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amministrazioni  centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e'
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inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27.
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Il  difensore  civico  o  la Commissione per l'accesso si pronunciano
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entro  trenta  giorni  dalla  presentazione  dell'istanza.  Scaduto
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infruttuosamente  tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il
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difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo
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il  diniego  o  il  differimento,  ne  informano  il richiedente e lo
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comunicano  all'autorita'  disponente.  Se  questa  non  emana  il
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provvedimento  confermativo  motivato  entro  trenta  giorni  dal
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ricevimento  della  comunicazione  del  difensore  civico  o  della
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Commissione,  l'accesso  e'  consentito.  Qualora  il  richiedente
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l'accesso  si  sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il
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termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte
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del  richiedente,  dell'esito della sua istanza al difensore civico o
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alla  Commissione  stessa.  Se  l'accesso  e'  negato o differito per
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motivi  inerenti  ai  dati  personali  che  si riferiscono a soggetti
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terzi,  la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione
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dei  dati  personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci
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giorni  dalla  richiesta,  decorso  inutilmente il quale il parere si
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intende  reso.  Qualora  un  procedimento di cui alla sezione III del
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capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno
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2003,  n.  196,  o  di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
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medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento
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pubblico  di dati personali da parte di una pubblica amministrazione,
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interessi  l'accesso  ai  documenti amministrativi, il Garante per la
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protezione  dei  dati  personali chiede il parere, obbligatorio e non
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vincolante,    della  Commissione  per  l'accesso  ai  documenti
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amministrativi.  La  richiesta  di  parere sospende il termine per la
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pronuncia  del  Garante  sino all'acquisizione del parere, e comunque
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per  non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il
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Garante adotta la propria decisione»
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Per i consiglieri comunali vale l'art. 11, comma 6 del [[Media:Regolamento_per_il_funzionamento_del_consiglio_comunale.pdf|Regolamento]] che indica in '''7 giorni''' il termine per la consegna degli atti richiesti.
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== Concessione delle sale comunali ==
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Le sale comunali possono essere concesse al pubblico a fronte di una opportuna richiesta e il pagamento di una quota.
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L'ultimo aggiornamento sui criteri per la concessione è dato dalla [[Media:2016-04-13_det-229_concessione-sale.pdf|determina n. 229 del 13 aprile 2016]].
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Consultare l'[http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7887 apposita pagina sul sito del Comune] che rimanda tuttavia alla precedente [[Media:2014-05-12_det-41_concessione-sale.pdf|determina n.41 del 2014]].

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