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Da MoVimento 5 Stelle Campi Bisenzio.
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* [[Presentazione della lista alle elezioni amministrative 2013]] - Procedure burocratiche per la presentazione della lista alle elezioni comunali del 2013.
 
* [[Presentazione della lista alle elezioni amministrative 2013]] - Procedure burocratiche per la presentazione della lista alle elezioni comunali del 2013.
 
* [[Elezioni europee 2014]]
 
* [[Elezioni europee 2014]]
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* [[Elezioni regionali 2015]]
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* [[Elezioni politiche 2018]]
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* [[Elezioni amministrative 2018]]
  
== Altro ==
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* [http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7892 Sezioni e seggi]
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* [http://www.campibisenzio5stelle.it/maps/seggi.html Mappa delle sezioni]
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* [[Media:2018-01-29_luoghi_affissione_propaganda.pdf|Spazi per le affissioni di propaganda]] (verificare eventuali aggiornamenti!)
  
=== Accesso agli atti ===
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== Referendum ==
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* Per ottenere gli spazi di affissione per la propaganda referendaria è necessario inviare una richiesta (es. per PEC) al Comune. I gruppi consiliari che hanno rappresentanza parlamentare ne dovrebbero avere diritto. Nel caso del referendum trivelle (17 aprile 2016) abbiamo '''[[Media:2016-03-11_richiesta-spazi-affissione.pdf|inviato una richiesta]]''' e firma di un consigliere, unitamente al documento di identità e alla liberatoria all'utilizzo del simbolo ottenuta nel 2013 per le Amministrative. Quest'ultima non dovrebbe essere necessaria.
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== Accesso agli atti ==
  
 
Le modalità di accesso agli atti del Comune sono indicati nell'[http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1355 apposita pagina] web. Il modulo è scaricabile anche qui: [[Media:Richiesta_accesso_documenti.pdf|richiesta accesso documenti]].
 
Le modalità di accesso agli atti del Comune sono indicati nell'[http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1355 apposita pagina] web. Il modulo è scaricabile anche qui: [[Media:Richiesta_accesso_documenti.pdf|richiesta accesso documenti]].
  
== Link utili ==
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Il termine di '''30 giorni''' per la risposta deriva dalla legge n. 241/1990, art. 25 comma 4, poi modificato dalla
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legge 340/2000 art. 15 comma 1 e quindi dalla '''[http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-02-21&atto.codiceRedazionale=005G0028&atto.articolo.numero=17&atto.articolo.tipoArticolo=0 legge 15/2005 art. 17, comma 1, lettera a]''', che recita:
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«4.  Decorsi  inutilmente  trenta giorni dalla richiesta, questa si
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intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito,
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o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il
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richiedente  puo'  presentare  ricorso  al  tribunale  amministrativo
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regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine
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provinciali  e  regionali,  al difensore civico competente per ambito
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territoriale,  ove  costituito,  che  sia  riesaminata  la  suddetta
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determinazione.  Qualora  tale  organo  non  sia  stato istituito, la
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competenza  e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito
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territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle
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amministrazioni  centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e'
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medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento
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pubblico  di dati personali da parte di una pubblica amministrazione,
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interessi  l'accesso  ai  documenti amministrativi, il Garante per la
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protezione  dei  dati  personali chiede il parere, obbligatorio e non
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amministrativi.  La  richiesta  di  parere sospende il termine per la
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pronuncia  del  Garante  sino all'acquisizione del parere, e comunque
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per  non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il
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Garante adotta la propria decisione»
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Per i consiglieri comunali vale l'art. 11, comma 6 del [[Media:Regolamento_per_il_funzionamento_del_consiglio_comunale.pdf|Regolamento]] che indica in '''7 giorni''' il termine per la consegna degli atti richiesti.
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== Concessione delle sale comunali ==
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Le sale comunali possono essere concesse al pubblico a fronte di una opportuna richiesta e il pagamento di una quota.
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L'ultimo aggiornamento sui criteri per la concessione è dato dalla [[Media:2016-04-13_det-229_concessione-sale.pdf|determina n. 229 del 13 aprile 2016]].
  
* [http://www.andreafrallicciardi.it/blog/strumenti-di-lavoro-per-consiglieri/ Strumenti di lavoro per consiglieri]
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Consultare l'[http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7887 apposita pagina sul sito del Comune] che rimanda tuttavia alla precedente [[Media:2014-05-12_det-41_concessione-sale.pdf|determina n.41 del 2014]].

Versione attuale delle 20:38, 13 apr 2018

L'attività del Consigliere Comunale

Nella pagina L'attività del Consigliere Comunale si parla del diritto di iniziativa dei Consiglieri comunali (cosa sono le interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, ecc.), i tempi per le discussioni in aula, sono disponibili dei facsimile di atti da presentare, procedure, regolamenti, ecc.

Elezioni

Referendum

  • Per ottenere gli spazi di affissione per la propaganda referendaria è necessario inviare una richiesta (es. per PEC) al Comune. I gruppi consiliari che hanno rappresentanza parlamentare ne dovrebbero avere diritto. Nel caso del referendum trivelle (17 aprile 2016) abbiamo inviato una richiesta e firma di un consigliere, unitamente al documento di identità e alla liberatoria all'utilizzo del simbolo ottenuta nel 2013 per le Amministrative. Quest'ultima non dovrebbe essere necessaria.

Accesso agli atti

Le modalità di accesso agli atti del Comune sono indicati nell'apposita pagina web. Il modulo è scaricabile anche qui: richiesta accesso documenti.

Il termine di 30 giorni per la risposta deriva dalla legge n. 241/1990, art. 25 comma 4, poi modificato dalla legge 340/2000 art. 15 comma 1 e quindi dalla legge 15/2005 art. 17, comma 1, lettera a, che recita:

«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente puo' presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e' inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorita' disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione»

Per i consiglieri comunali vale l'art. 11, comma 6 del Regolamento che indica in 7 giorni il termine per la consegna degli atti richiesti.

Concessione delle sale comunali

Le sale comunali possono essere concesse al pubblico a fronte di una opportuna richiesta e il pagamento di una quota.

L'ultimo aggiornamento sui criteri per la concessione è dato dalla determina n. 229 del 13 aprile 2016.

Consultare l'apposita pagina sul sito del Comune che rimanda tuttavia alla precedente determina n.41 del 2014.